Statuto Massa marmocchi – In bici a scuola onlus

ART. 1
Costituzione, denominazione, durata

1.1 É costituita l’Organizzazione di volontariato (Odv) “Massa Marmocchi – In bici a scuola Onlus”, di seguito denominata “Odv”.

1.2. L’Odv adotta come riferimenti il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore” e successive modificazioni.

1.3. I contenuti e la struttura dell’Odv sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione di tutti i soci alla vita dell’Odv stessa.

1.4. La durata dell’Odv è illimitata.

ART. 2
Sede legale e sedi secondarie

2.1. L’Odv ha sede legale in Milano e può costituire sedi secondarie. In particolare, si ritengono sedi operative virtuali dell’Odv il sito www.massamarmocchi.it, le pagine e i gruppi Facebook appositamente istituiti e la mailing list di riferimento.

2.2. Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

ART. 3
Finalità

3.1. L’Odv, senza fini di lucro e con l’azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

3.2. In considerazione del patto di costituzione, l’Odv intende perseguire le seguenti finalità:

  1. realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani),
    • promuovendo e sostenendo la conversione delle abitudini e delle attitudini di tutti allo spostamento verso una mobilità attiva e sostenibile;
    • supportando gruppi di genitori che si organizzano per accompagnare i propri figli a scuola utilizzando mezzi alternativi a quello privato motorizzato.
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
    • organizzando eventi di carattere formativo/informativo che abbiano in particolare la scuola come luogo di riferimento e come tema principale la conoscenza e la riscoperta di una mobilità alternativa sostenibile non motorizzata;
    • promuovendo lo sviluppo di politiche e di interventi strutturali volti alla costruzione di una città a misura della bambine e dei bambini, politiche che favoriscano e tutelino l’autonomia e la salute di tuti a partire dai soggetti più vulnerabili;
    • supportando i gruppi di genitori che si organizzano per accompagnare i propri figli a scuola con mezzi alternativi a quello provato motorizzato;
  3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,
    • intervenendo nel processo di analisi delle problematiche legate ai percorsi casa-scuola;
    • promuovendo la partecipazione di genitori e bambini nei processi di progettazione delle possibili soluzioni;
    • promuovendo relazioni sane e costruttive con se stessi, con il gruppo dei pari e con l’istituzione scolastica;
  4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
    • sostenendo e incoraggiando lo sviluppo di politiche e di interventi strutturali volti alla costruzione di una città a misura delle bambine e dei bambini, al fine di tutelare la salute e promuovere l’autonomia di tutti a partire dai soggetti più vulnerabili;
  5. realizzare ogni attività di supporto alle attività sopra elencate, nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

3.3. Al fine di svolgere le proprie attività l’Odv si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.4. L’Odv può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

3.5. Per il conseguimento della proprie finalità l’ode potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti di associazioni, di cui condivide le finalità e metodologie, nonché collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

3.6. L’Odv può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 4
Aderenti all’Odv

4.1. All’Odv possono aderire persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2. Gli aderenti sono in numero minimo di sette e si qualificano in fondatori, ordinari e onorari.

  • Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
  • Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Odv, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
  • Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali l’Assemblea riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Odv.
  • Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di enti del terzo settore senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

4.3. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e il Regolamento interno dell’Odv. Il Consiglio direttivo deve prendere in esame la domanda di ammissione e deliberare l’eventuale ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, procedendo all’iscrizione nel registro degli aderenti all’Odv. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4.4. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Odv. Gli aderenti di minore età hanno facoltà dell’esercizio di voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

4.5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Odv e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6. La qualifica di aderente si perde per:

  • dimissioni volontarie;
  • sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • decesso;
  • esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’Odv;
  • morosità.

4.7. La perdita della qualifica di aderente deve essere ratificata con delibera del Consiglio Direttivo dopo aver discusso e votato in merito al caso specifico in sede di Assemblea Straordinaria.

4.8. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente dall’Odv deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Odv.

ART. 5
Diritti e doveri degli aderenti

5.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Odv. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

5.2. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3. Gli aderenti, dal momento della loro ammissione e del versamento del contributo associativo annuale, hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; si applica l’art. 2373 cc.
  • all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
  • di conoscere i programmi con i quali l’Odv intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Odv;
  • di accedere ai documenti e agli atti dell’Odv (libri sociali);
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  • di essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

5.4. Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci e all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Odv.

5.5. Gli aderenti hanno l’obbligo di:

  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • versare il contributo associativo annuale annualmente stabilito;
  • impegnarsi concretamente nelle attività dell’Odv e/o nelle azioni quotidiane volte a farla vivere e crescere, svolgendo le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Odv;
  • fornire un indirizzo e-mail valido, che si impegnano a consultare regolarmente in quanto strumento principale di comunicazione dell’Odv.

5.6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea, validi per tutti gli aderenti. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Odv.

ART. 6
Organi sociali dell’Odv

6.1. Organi dell’Odv sono:

  • l’Assemblea degli aderenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

6.2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di garanzia e controllo:

  • Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Collegio dei Garanti.

6.3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

6.4 Non possono ricoprire incarichi di amministrazione e rappresentanza chi sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

ART. 7
Assemblea degli aderenti

7.1. L’Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Odv ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno e comunque ogni volta che si renda necessaria per le esigenze dell’Odv. L’assemblea viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo (1/10) degli aderenti o un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo.

7.4. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  • approvare il programma e il preventivo economico per l’anno successivo;
  • approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • esaminare le questioni e le proposte sollevate dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo.

7.5. Altri compiti dell’assemblea sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Presidente, il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
  • eleggere l’eventuale Tesoriere che può essere scelto anche tra i non aderenti;
  • eleggere gli eventuali componenti del Collegio dei Garanti;
  • eleggere gli eventuali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • approvare il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • fissare l’ammontare del contributo associativo annuale.
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
  • deliberare sull’esclusione degli associati.

7.6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dell’Atto Costitutivo o dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Odv o ancora per proporre l’esclusione di un aderente. Inoltre, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto.

7.7. Le eventuali proposte di esclusione degli aderenti sono presentate dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo (1/10) degli aderenti. Le deliberazioni riguardanti l’eventuale esclusione di aderenti sono a capo dell’Assemblea Straordinaria e richiedono la maggioranza semplice dei presenti.

7.8. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Odv sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

7.9. L’assemblea viene convocata tramite una e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. L’avviso verrà comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo e-mail risultante dal libro degli aderenti e mediante avviso pubblicato sul sito e sugli altri canali dell’Odv.

7.10. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.11. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le eventuali eccezioni a questa regola sono specificate nel Regolamento Interno.

7.12. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo apposita delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

7.13. La partecipazione all’Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazioni a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

7.14. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14. Delle delibere assembleari verrà data pubblicità tramite i canali comunicativi già precedentemente riportati. Il verbale va trascritto nel libro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

ART. 8
Il Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Odv ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 componenti eletti dall’Assemblea fra i propri aderenti, e comunque da definirsi in numero dispari.

8.2. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in proprio o per delega. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti. Inoltre:

  • il Consiglio viene convocato tramite una e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. L’avviso verrà comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata per il Consiglio all’indirizzo e-mail risultante dal libro degli aderenti;
  • il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
  • alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
  • le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
  • di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4. Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea;
  • predisporre il regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Odv da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
  • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti entro un periodo non superiore a sessanta giorni;
  • ratificare le eventuali scelte dell’Assemblea Straordinaria in merito all’esclusione di aderenti;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Odv, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.5. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.6. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 9
Il Presidente

9.1. Il Presidente e il Vicepresidente (o Vicepresidenti) sono eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.2. Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Odv nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Odv davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Odv;
  • conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

9.4. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10
Collegio dei Revisori dei Conti

10.1. L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2. Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

10.3 Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11
Collegio dei Garanti

11.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2. Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Odv o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 12
Gratuità delle cariche

12.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Odv.

ART. 13
Patrimonio ed entrate

13.1. Il patrimonio dell’Odv è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Odv;
  • donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
  • contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.2. Le entrate dell’Odv sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’Odv;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Odv a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

13.3. L’Odv non accetta fondi, offerte, sponsorizzazioni o doni da enti e/o singoli che non dichiarino e non risultino in sintonia con le finalità contenute nell’articolo 3 del presente Statuto e comunque quelli provenienti da aziende di produzione e commercio di:

  • armi,
  • tabacco e derivati,
  • qualsiasi prodotto ottenuto per mezzo dello sfruttamento del lavoro minorile.

13.4. L’Odv ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

13.5 L’Odv ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

ART. 14
Esercizio sociale e bilancio

14.1. Ogni anno, entro il 31 marzo, devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dello stesso anno. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

14.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti nei documenti del bilancio di esercizio.

14.3. Il bilancio coincide con l’anno solare.

14.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Odv.

ART. 15
Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Odv

15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

15.2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Odv possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea e approvati con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aderenti in sede di assemblea straordinaria convocata con apposito ordine del giorno.

15.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più Enti di terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

15.3. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque in sintonia con quanto contenuto nell’articolo 3 del presente Statuto. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 16
Convenzioni e affiliazioni

16.1. Le convenzioni tra l’Odv ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Odv, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Odv e nel sito dell’Odv.

16.2. Potranno divenire “affiliate” dell’Odv, affiancando alla propria denominazione la dicitura “Affiliato Massa Marmocchi – In bici a scuola” altre associazioni con finalità analoghe, previa istanza da rivolgere all’Odv secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo nel Regolamento Interno.

ART. 17
Disposizioni finali e norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di ETS (e in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili le norme del Codice civile.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO A MILANO (MI) IL 09/11/2022